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Sportage Bull bar

Davide79

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Buon giorno a tutti spero di scrivere nella sezione giusta:)
Volevo chiedervi se il bull bar è a norma di legge o se si monta si rischia sanzioni o che le assicurazioni non coprano in caso di sinistro grazie a tutti in anticipo
 

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Beh, se non modificano di molto la linea dell'auto non si va incontro a sanzioni, ovviamente deve essere a norma di legge... Non so se sia necessaria l'omologazione (non credo/spero) ma alcune certificazioni deve averle (credo)...
Comunque, se ti fermano... Pollice alto proprio come nella pubblicità, di certo non guardano il Bull Bar se è omologato o no :p
 
La mia paura più grossa è l assicurazione che in caso di sinistro ti faccia marameo o_O
 
Se l'assicurazione fa storie per un pezzo di ferro, di sicuro perde un cliente...
Se poi stai già a pensare ad un incidente..................... :p
 
Mi è stato detto che deve essere completamente removibile e deve alterare di pochissimi centimetri la lunghezza del veicolo (fonte agente polizia stradale)
 
Io la penso come voi ma sù internet se ne legge di ogni.. C'è chi dice si,chi assolutamente no per i pedoni che in caso li stirassi il danno con bull bar sarebbe più grave rispetto che senza :hungry:c'è chi dice che le assicurazioni in caso di sinistro ti facciano marameo :pe ho anche letto che deve essere omologato in motorizzazione ovvero scritto sul libretto :mad: forse l'unica veramente sarebbe andare a informarsi in motorizzazione :eek:
 
L'unica è mandarli a sai dove? L'assicurazione è obbligatoria e come c'è qualcosa che non va ti fa le brutte giocate...
Mha... Allora rendetela non obbligatoria, almeno la gente risparmia e fa un po' come cacchio vuole...

La bull bar io non la vedo una modifica se non estetica, se metto l'alettone e prendo uno a marcia indietro cosa mi dicono? che se non ce l'avevo non l'avrei preso...
Io la metterei e in caso di sinistro prendi e togli... ;)
 
Buon giorno a tutti spero di scrivere nella sezione giusta:)
Volevo chiedervi se il bull bar è a norma di legge o se si monta si rischia sanzioni o che le assicurazioni non coprano in caso di sinistro grazie a tutti in anticipo

Prova a leggere questo:

Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con circolare prot. nr. 552/4315/CG del 30 aprile 1999 il cui oggetto è “Applicazione di paraurti supplementari” ha disposto che “L’applicazione di paraurti supplementari non è modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli elencate all’articolo 227, appendice V, del regolamento, comportanti l’aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 78 del Codice della Strada. Trattasi di mero accessorio, funzionalmente non riconducibile a protezione antincastro: posteriore (Direttiva n. 79/490/CEE e seguenti) o anteriore (Regolamento n. 93)”.

Successivamente, a seguito di quesiti e perplessità posti in essere circa la regolarità del montaggio dei bull bars, nonché per particolari incidenti stradali che hanno testimoniato la gravità lesiva fisica prodotta dall’impatto frontale contro gli stessi, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con circolare prot. nr. 1410/4300/CG (C1) – Mot B085 del 14 dicembre 1999 il cui oggetto è “Applicazione, su veicoli, di paraurti non originali” ha disposto che “……..omissis…… Stante però la maggior diffusione di tali accessori, costituiti da paraurti rinforzati, spesso provvisti di argano motore munito di gancio, si ritiene ora opportuno di definire più puntualmente la questione, anche per unicità di procedura. Come è noto, le caratteristiche tecniche di un veicolo nella sua interezza, così come progettate e realizzate dalla Casa costruttrice, sono individuate tutte in sede di omologazione, nel rispetto di numerose direttive comunitarie. In particolare il paraurti anteriore interviene nella verifica di rispondenza del veicolo a numerose direttive parziali CE quali: la massa e la sua ripartizione tra gli assi, le dimensioni di ingombro, i sistemi di sicurezza passiva, il campo di visibilità dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, le sporgenze esterne. Sulla base di quanto precede, pertanto, paraurti in sostituzione o in aggiunta a quelli originali non sono consentiti, tranne il caso in cui gli stessi non siano stati previsti come opzionali in sede di omologazione. Solo in tale caso, infatti, risulta garantita la conformità del veicolo alle direttive comunitarie precitate. A richiesta dell’utenza, e previa visita e prova, potrà essere annotato sulla carta di circolazione l’avvenuto montaggio dei paraurti in alternativa, previsto in sede di omologazione. Le relative richieste dovranno essere corredate da apposita dichiarazione rilasciata dal Costruttore del veicolo o da un’officina dal medesimo autorizzata, individuante l’omologazione di riferimento del veicolo allestito sin dall’origine con pararti rinforzato e recante il disegno del paraurti. Le carte di circolazione, se ritirate dalle Autorità preposte alla sicurezza della circolazione stradale ed inviate agli Uffici Provinciali M.C.T.C., saranno perciò restituite:


  • previa visita di aggiornamento, ove consentita in base a quanto sopra indicato;
  • ovvero, a seguito di esito favorevole di revisione straordinaria, previo accertamento del ripristino del veicolo alle condizioni originali”.
“………omissis…… Le presenti disposizioni annullano qualsiasi altra precedentemente comunicazione in contrasto”.

Per quanto rappresentato in questa circolare, le Forze di Polizia hanno iniziato un adeguato controllo applicando l’articolo 78 del Codice della Strada laddove non vi era la trascrizione del Bull Barr sulla carta di circolazione del veicolo.

Chiaramente, un'assicurazione può rivalersi se l'accessorio non è omologato per il tipo di vettura all'origine in caso di sinistro. In pratica pagano i danni ma poi li richiedono all'intestatario del veicolo.
 
Ultima modifica:
Grazie Akashi ;)tutto chiaro gran bel post:)in pratica hanno detto sì poi forse poi no quindi siamo perfetti !! W l'Italia con le sue leggi sempre a favore dei consumatori :eek:
 
Grazie Akashi ;)tutto chiaro gran bel post:)in pratica hanno detto sì poi forse poi no quindi siamo perfetti !! W l'Italia con le sue leggi sempre a favore dei consumatori :eek:

Infatti.
Tra l'altro credo che il problema si possa estendere anche all'uso di accessori come portapacchi sul tetto o portabici, in pratica se non omologati in caso di sinistro o altro cosa succederebbe? Il bello in Italia è che fanno le leggi e poi non le applicano correttamente. Mi spiego meglio: nel caso del bull bar sarebbe sufficiente che in fase di omologazione del veicolo venissero provati e omologati gli accessori applicabili ( come già fanno per quelli originali) e poi rendere pubbliche le specifiche tecniche per i fabbricanti degli accessori stessi.
In questo modo il cliente può acquistare quello che vuole e applicarlo sul veicolo ( se previsto) e in caso di controversie ne risponde il fabbricante se non ha rispettato i vincoli tecnici dell'omologazione.
Non so se sono stato chiaro.
 
Sei stato chiarissimo !! La logica sarebbe quella ...ma in alcune leggi di logica ce n'è poca ... E soprattutto poca è la chiarezza!! Bisognerebbe veramente fare come dice Frency se succede qualcosa lo smonti
 
Eh, certo, sono d'accordo che dato che paghi un assicurazione, il diritto alla rivalsa sia una cavolata, però è anche vero che molti con le assicurazioni ci hanno marciato alla grande!!
 
Esatto infatti non per niente paghiamo delle cifre atomiche:mad: nn só voi io sono di prima e pago la bellezza di mille eurini :eek: si ho tutto però sti razzi :( troppo care ste assicurazioni o_O
 
:eek::eek::eek:
anche io in prima, ma pago meno, probabilmente dipende dalla provincia.......però son sempre belle cifre.
So da mie clienti che in Germania pagano la metà delle nostre su auto come Audi o Bmw di cilindrate elevate, però da loro non esistono i 15 gg. di deroga, se ti trovano senza assicurazione sono multe salatissime!! e ti sequestrano il mezzo.
 
Se pagassi la metà sarei disposto anche a pagarla 15 giorni prima che scada :p
 
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