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Tagliandi certificati presso altre officine, che non invalidano la garanzia Kia

Il controllo dei 1500 chilometri o 2000 non è obbligatorio però è bene farlo...comunque a ogni tagliando mi raccomando fatti fare il trattamento "tunap" 163 e anche il 164 e vedrai che i componenti del motore durano molto di più...non te lo dimenticare...entrambi costano 53 euro...come consumi come stai andando? Io con 20 euro percorro 405 chilometri..la mia è anche a gpl

ti ringrazio per le dritte, infatti le farò fare tutte le cose per il gpl.
come consumi , come ho scritto io sto secondo il computer di bordo a 6.5/100km ovvero faccio circa 400km con 20 euro.
 
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secondo voi possono far storie e invalidare la garanzia se effettuiamo i tagliandi presso altre officine essendo che sulla garanzia ufficiale hanno stampato questa scritta?C'è scritto "LA GARANZIA DELLA SUA VETTURA È SUBORDINATA ALLA REGOLARE ESECUZIONE DEI TAGLIANDI PRESSO LE CONCESSIONARIE AUTORIZZATE
 
Quello è un libretto di garanzia della GPL :eek:. Ci sono particolari interventi e limitazioni con quel tipo di alimentazione.
in ogni caso parla di concessionarie autorizzate....non si specifica a marchio Kia.... :cool:
Nel caso di concessionarie autorizzate Kia o niente,credo che si violerebbero le leggi europee e Kia si beccherebbe un'altra mega mega multa come quella della pubblicità ingannevole di cui c'è un articolo sul sito del forum...
Questa è la mia opinione personale.
Certo che scegliendo una vettura a GPL vi siete presi una bella incognita sui tagliandi....:rolleyes:
In ogni caso ti invito a leggere se ci sono particolari interventi da effettuare sulla vettura a GPL scritti nel libretto che hai sotto mano.Tipo filtro GPL ,eventuale controllo sedi valvole ecc....
Se prescritti e non eseguiti con tanto di nota sulla fattura allora si che la garanzia se ne va a ramengo a prescindere dal nome sulla saracinesca ....
 
Solo sostituzione filtro gpl e additivi tunap 163 e 164....le valvole sono autoregistranti....nient'altro...
 
Addirittura hanno segnato il tunap tra le operazioni obbligatorie? ... ma si tratta di un prodotto che va messo nel serbatoio o c'è una vaschetta a parte che a modi miscela inietta il prodotto in piccole parti direttamente nel motore?
Le valvole sono auto registranti ok,e quindi l'usura da GPL viene compensata automaticamente senza bisogno di regolazioni meccaniche,ma prima o poi un controllo è d'obbligo in quanto che quando arrivano a zero bisogna intervenire....magari che so dopo 100.000km....
Sulla ceed a benzina NON a GPL per esempio a manuale c'è un controllo a 90.000km....
 
Sono due additivi che si mettono uno nel serbatoio benzina e l'altro nel serbatoio gpl e sono eccezionali nel prevenire l'usura del motore in particolar modo delle valvole...
 
Quindi concludendo se effettuiamo i tagliandi presso officine Midas o a.posto la garanzia non decade per tutte e sette oppure solo per quella legale dei due anni??
 
E' specificato che non decade per qualsiasi tipo di garanzia, anche quella estesa, e anche quelle aggiuntive stipulate con terzi al momento della vendita (tipo quelle garanzie per vetri o furto che ti propongono quando prendi l'auto, che non sono stipulate con kia). La commissione europea e' anche tornata sull'argomento nel 2010 per specificare ulteriormente la cosa.

http://www.autodiagnostic.it/forum/consulenza-legale/(legge-monti-ed-estensioni-varie-di-garanzia)-maggiori-informazioni/

COPIO IL TESTO SCRITTO DALL'AVVOCATO:

Già con l'entrata in vigore del regolamento 1400/2002 (Legge Monti), la Commissione europea aveva introdotto un importantissimo chiarimento in merito ai servizi di manutenzione e riparazione effettuati durante il periodo di garanzia. Infatti, veniva specificato che i riparatori indipendenti potevano effettuare servizi di regolare manutenzione e interventi di riparazione durante il periodo di garanzia del veicolo, senza che le case costruttrici potessero far dipendere la validità della garanzia medesima dal fatto che, gli interventi suddetti, fossero effettuati esclusivamente presso la rete autorizzata. Nonostante questo chiaro concetto, molte cause automobilistiche hanno continuato a subordinare il riconoscimento della garanzia prestata ai proprietari della vettura alla condizione che tutti gli interventi di manutenzione e riparazione fossero stati eseguiti direttamente dalle loro officine autorizzate e con l'esclusivo utilizzo di parti di ricambio del costruttore. Uno dei maggiori miglioramenti introdotti a seguito dell'entrata in vigore del regolamento 461/2010 (il quale ha sostituito il precedente regolamento 1400/2002), è l'ulteriore specificazione fatta dalla Commissione Europea e cioè che "i costruttori di veicoli non possono condizionare le garanzie alla esecuzione della manutenzione e della riparazione presso le loro officine autorizzate o all'utilizzo dei ricambi a loro marchio". In particolare, dalla lettura delle Linee Guida al regolamento 461/2010, si evince che il divieto suddetto si applica sia nel caso di garanzia legale che in quello di garanzia estesa. Occorre allora capire che cosa si deve intendere per garanzia estesa. Tenendo presente che la Commissione usa solo l'espressione "garanzia estesa", all'interno di questa fattispecie possiamo distinguere due ipotesi. La prima, che definiremo appunto "garanzia estesa", identifica quella fattispecie in cui il costruttore del veicolo, oltre ai due anni di garanzia legale, offre al proprietario del veicolo ulteriori anni di garanzia (ad es. tre, cinque, sette ecc...), senza costi aggiuntivi per il cliente. La seconda, che indicheremo come "estensione di garanzia", si riferisce a tutte quelle ipotesi in cui la causa automobilistica, così come la concessionaria all'atto di vendita del veicolo (o in un momento immediatamente successivo), estende la garanzia attraverso un soggetto terzo (ad es. una società di assicurazione), mediante un apposito contratto che prevede il pagamento di una somma pattuita per poter usufruire appunto dell'estensione. Ad ogni modo, tanto nel primo caso quanto nel secondo, la sostanza non cambia e, quindi, l'officina indipendente può intervenire per eseguire la manutenzione e/o la riparazione del veicolo durante il periodo di validità della garanzia senza che ciò possa dare legittimazione alla casa costruttrice per non riconoscere la garanzia stessa. Infatti, a parte la prima delle ipotesi sopra viste, vale a dire quella della "garanzia estesa" ove è indubbia la facoltà per i riparatori indipendenti in quanto il prolungamento della validità della garanzia è una libera scelta della casa costruttrice la quale, senza oneri aggiuntivi per il proprietario della vettura, decide di offrire una maggiore durata della garanzia medesima, nel caso di "estensione di garanzia" è la stessa Commissione a riconoscere il diritto degli indipendenti ad intervenire stabilendo il principio secondo cui "il fatto che la garanzia venga estesa attraverso soggetti terzi (ad es. compagnia di assicurazione), non modifica quanto stabilito dal regolamento 461/2010 e dalle Linee Guide". Alla luce di quanto sopra, pertanto, se una "estensione di garanzia" dovesse prevedere l'obbligo per il cliente sottoscrittore di far eseguire la manutenzione e/o la riparazione presso la rete autorizzata (al fine di poter usufruire dell'estensione), questo violerebbe il dettato normativo e sarebbe da considerare assolutamente nulla. In definitiva, secondo la nuova normativa, i consumatori (vale a dire i proprietari dei veicoli) hanno il diritto di utilizzare qualsiasi officina di riparazione (autorizzata e/o indipendente) per la manutenzione e/o la riparazione in garanzia, sia durante il periodo di garanzia legale che nel periodo di garanzia estesa (nella duplice accezione sopra vista). Di conseguenza, l'officina indipendente potrà eseguire gli interventi suddetti a condizione, ovviamente, di rispettare le indicazioni operative del costruttore e attraverso l'utilizzo di ricambi "originali" o "di qualità equivalente". Occorre comunque sempre ricordare che nell'ipotesi di azioni di richiamo, interventi coperti dalla garanzia e servizi gratuiti prestati dal costruttore, questi rimangono di competenza della casa auto (o della rete autorizzata) dal momento che, essendo il difetto originato da un vizio di produzione, i costi necessari al ripristino sono a carico del costruttore. Per fare un esempio utile alla comprensione di quanto scritto sopra, prendiamo il caso dei Servizi "Inpiù" offerti da Alfa Romeo. Tale servizio altro non è che una estensione di garanzia, a pagamento ed offerta per il tramite di una compagnia di assicurazioni. Leggendo le condizioni generali del contratto, non risulta alcuna clausola che imponga l'obbligo di eseguire la manutenzione/riparazione presso la rete autorizzata ma solo quella che prevede la possibilità di non riconoscere quanto pattuito se dovesse riscontrarsi "l'omissione o l'esecuzione impropria (compresa l'ipotesi di utilizzo di ricambi non idonei) di interventi manutentivi o riparativi al di fuori delle rete autorizzata". Ricordando che è sempre obbligo del costruttore dimostrare l'esecuzione impropria dell'intervento eseguito, la sostanza è che la suddetta estensione di garanzia è valida anche se la manutenzione è eseguita presso la rete indipendente, a condizione che sia fatta a regola d'arte (quindi secondo le prescrizioni del costruttore). Ancora, si tenga presente quanto segue. Nell'ipotesi di "garanzia estesa" comprata dal consumatore dal costruttore (o presso la rete autorizzata) alcuni anni dopo l'acquisto dell'automobile, la Commissione ritiene legittimo poter condizionare la validità del suddetto accordo al fatto che la manutenzione e/o riparazione sia svolta presso la rete autorizzata; nel caso di veicolo acquistato in leasing da un'impresa collegata al costruttore, la condizione che il servizio di manutenzione deve essere effettuato presso la rete autorizzata (e con esclusivo uso di ricambi della marca del costruttore), è legittimo soltanto se non c'è certezza circa il trasferimento finale della proprietà del veicolo. In conclusione, visto l'atteggiamento dei costruttori e le possibili implicazioni negative a carico del cliente e dell'officina, al momento della richiesta di intervento avanzata dal cliente, consiglio vivamente di verificare attentamente se la vettura gode di una "garanzia estesa" ovvero di una "estensione di garanzia", nel qual caso sarebbe buona cosa dedicare il giusto tempo alla lettura del documento che la contiene, anche in considerazione del fatto che non sempre il cliente informa l'officina nel modo corretto o ha la giusta conoscenza dei propri diritti. *Essendo l'argomento di grande attualità e veramente molto importante, invito tutti i lettori a partecipare attivamente alla discussione, scrivendo le proprie esperienze dirette o i propri dubbi, così da poter approfondire ulteriormente il tema.

*Avv. Piergiorgio Beccari* *Esperto settore automotive Legale dell'Associazione Distributori Indipendenti Ricambi Auto* *Studio Legale - Via Santa Agnese 6* *MANTOVA*
 
Mi hai dato una notizia fantastica...........sei in gamba......complimenti di tutto cuore...
 
Grazie masta...alla fine ho riportato le notizie che ho letto su un altro forum ;)
 
Mastafer, per cortesia, evitiamo di citare in continuazione il messaggio dell'utente subito precedente ! ;)
 
Non ti sto capendo........spiegati meglio cortesemente
 
E' inutile che citi il messaggio precedente , perche' se rispondi subito dopo e' sottointeso , cerca di modificare quelli che hai scritto , anche questo subito prima il mio reply.
 
Non sto capendo.....io ho chiesto circa la validità della garanzia....l'amico tanto gentile ha risposto e fin qua tutto ok.....ho sbagliato forse a mettere la mia risposta alla sezione "rispondi" veramente non sto capendo
 
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