Forse non mi sono spiegato bene la rabbia che ho e per quale motivo devo far smontare in concessionaria la macchina con il rischio di fare danni ( per averci lavorato vi giuro che i danni li fanno vi cito solo che in smart un addetto lo chiamavano mister attak per le cose che rompeva e riattaccava col famoso prodotto) quando ho la possibilita' di avere la macchina con il tutto montato da fabbrica originale e senza problemi di collegamenti fatti tagliando fili a destra e a manca perche devo far bucare il paraurti nel caso montino i sensori tradizionali con il rischio di graffiarlo e poi trovarmi a litigare con il capo officina.Bastava creare dei pacchetti come hanno fatto per lo sportage e uno sceglieva quello che piu gli piaceva.Se avete voglia leggete
Secondo criterio costitutivo della scorrettezza della pratica commerciale
è la falsità della pratica o la sua idoneità a falsare in
modo rilevante il comportamento economico del consumatore.
Vale a dire che la pratica è scorretta se, in sua assenza, il consumatore
avrebbe posto in essere una scelta differente da quella
invece compiuta; sono tutte quelle situazioni in cui viene alterata
e ridotta la autonoma capacità di prendere una decisione di tipo
commerciale consapevole; l’incidenza può essere sia in senso positivo,
cioè il consumatore viene spinto a concludere un contratto
che altrimenti non avrebbe concluso o a sciogliersi da un rapporto
dal quale altrimenti non si sarebbe sciolto, sia in negativo, nel
senso di pratiche idonee a dissuadere il consumatore dal concludere
un contratto che altrimenti avrebbe concluso. Rientrano in
questa ipotesi tutti i casi di pubblicità ingannevole (vedi paragrafo
seguente).
Tutti questi parametri e criteri hanno come punto di riferimento
il c.d. “consumatore medio”, un soggetto normalmente informato
e ragionevolmente attento e avveduto, tenuto conto di fattori
sociali, culturali e linguistici, ma tenuto anche conto della tecnica
di contratto utilizzata o del settore di riferimento. Vale a
dire che occorre operare riferimento al membro medio del gruppo,
correlato al settore produttivo in cui si colloca la pratica in
discussione, perché, ad esempio, il consumatore-investitore sarà
ragionevolmente avveduto solo se e in quanto il professionista
abbia adempiuto agli obblighi informativi aggiuntivi a suo carico;
oppure, per fare un altro esempio, dovrà essere considerata la
particolare vulnerabilità di categorie di consumatori quali i destinatari
di prodotti per la salute, gli adolescenti, i destinatari di
prodotti dietetici o alimentari. L’art. 20 fa esplicito riferimento a
gruppi di consumatori particolarmente vulnerabili “a motivo della
loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità”.
Il medesimo articolo rende esplicita la legittimità di quelle pratiche
commerciali consistenti in semplici dichiarazioni esage
te o non destinate comunque a essere prese alla lettera, la c.d.
“pubblicità superlativa” o “iperbolica”. Si tratta di quelle forme
di enfatizzazione delle caratteristiche di un prodotto e che, per la
loro manifesta innocua vanteria, non vanno considerate come una
forma di pubblicità ingannevole, poiché non destinate a essere
prese alla lettera, così da poter essere considerate lecite. Sono
quindi accettabili espressioni che definiscono un prodotto come
“il migliore” o “il vero e solo degno del nome”, poiché si ritiene
che il consumatore sia fornito del senso critico sufficiente per
non accettare supinamente simili affermazioni pubblicitarie; ciò
purché non vi siano apprezzamenti denigratori o discreditanti nei
confronti dei concorrenti. L’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato ha confermato questo orientamento, stabilendo che
la magnificazione del proprio prodotto presentato come leader di
settore a livello mondiale, se priva di riferimenti a dati di fatto
specifici, è “sufficientemente generica da potersi qualificare alla
stregua di pubblicità iperbolica, inidonea, come tale, a trarre in
inganno i fruitori del messaggio pubblicitario e a pregiudicarne il
comportamento economico”.
4. Pratiche commerciali ingannevoli
La prima grande categoria di pratiche commerciali scorrette è
costituita dalla pratiche commerciali ingannevoli, disciplinate
dall’art. 21 del Codice del Consumo.
Secondo la norma “È considerata ingannevole una pratica commerciale
che contiene informazioni non corrispondenti al vero o,
seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione
complessiva, induce o è idonea a indurre in errore il
consumatore medio riguardo a uno o più dei seguenti elementi e,
in ogni caso, lo induce o è idoneo a indurlo ad assumere una decisione
di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso
www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/le_pratiche_commerciali_
scorrette_web.pdf