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info acquisto kia niro luglio e restyling

È una style con pack AD TT
Ma TT per cosa sta ?
Grazie e buon weekend a tutti
Tourist Trophy :D:D[/QUOTE]
Quando l'ho comprata io, il venditore mi ha detto che identifica la presenza della ruota di scorta.
Non so,pero,cosa significhi...
forse Temporary Tyre...
 
@Pisia52 @Papinix ho letto che la niro non ha la possibilità di chiudere i finestrini automaticamente quando si scende dall' auto (con la chiave tenendo premuto tipo...) confermate ?
Confermo. Nessun automatismo. Ricordarsi di chiuderli quando si parcheggia (io ne ho lasciato uno semi aperto, è piovuto e :eek:....... per fortuna niente danni!:shy:
 
Ciao ragazzi, una curiosità (forse stupida)
Il 24 vado a prendere la mia Niro
È una style con pack AD TT
Ma TT per cosa sta ?
Grazie e buon weekend a tutti
È il ruotino di scorta
 
Non ci piove anche perche nella vs zona nevica non come a Roma che la neve la vedi ogni morte di papa io per non avere problemi uso le calze della michelin
Occhio che le cosiddette "calze" non sono omologate per la legge italiana.
Le ho anche io per l'attuale auto, e devo dire che sono molto efficaci.
Però, almeno fino a un paio di anni fa, non sono tra i dispositivi previsti dalla legge per quanto riguarda il rispetto dell'obbligo di catene o pneumatici da neve.
Quindi se vuoi un dispositivo efficace (soprattutto in città) e facile da mettere, nonchè poco ingombrante, ok, ma ricorda che se non hai catene a bordo sei passibile di multa.
 
Le michelin easy grip sono omologate nessun problema.
 
Le michelin easy grip sono omologate nessun problema.
Lo so che sono omologate, lo sono anche le mie, e ripeto che sono anche efficaci.
Il problema è che non rientrano nella normativa italiana come dispositivi citati nella norma che obbliga le catene o le gomme da neve.
Non mi risulta cambiato granchè recentemente, al momento le calze non sono previste dalla normativa.
Questo articolo ha qualche anno, ma la situazione mi risulta invariata:
http://www.quattroruote.it/news/viabilita/2013/09/19/calze_da_neve_omologate_la_normativa.html
 
Prima di entrare nel dettaglio della questione tecnico legale che ha permesso alle calze da neve di essere attualmente (temporaneamente) sdoganate e rese utilizzabili su strada da una circolare del Ministero dell'Interno, è bene fare un excursus sulla lunghissima storia che vede le calze da neve AutoSock essere al centro di una battaglia burocratica e legale degna di un vero e proprio romanzo all'italiana. Per ragioni di completezza e rapidità riportiamo qui di seguito un elenco sintetico di tutte le varie fasi:
  1. Nel 2003 le calze da neve della AutoSock entrano sul mercato. Dopo un iniziale successo arrivano i primi problemi: gli organi di polizia, durante i consueti filtri per controllare gli utenti con catene da neve a bordo, respingono gli automobilisti con le AutoSock;
  2. Nel 2004 la Rivolta Automotive s.r.l., uno dei distributori per l'Italia delle AutoSock, dopo le lamentele di alcuni rivenditori chiede un parere alla Polizia di Stato che risponde così (mail rif 69189/04) "il legislatore disciplina l'obbligo di fare uso di mezzi antisdrucciolevoli [...], tale obbligo, sulla base della tecnologia sino ad oggi sviluppata, può essere assolto con: catene da neve, pneumatici chiodati, pneumatici termici, autosocks [...]". La risposta appare chiara, ma i problemi su strada restano (la mail che citiamo non era mai uscita e, secondo una nostra fonte, risulterebbe essere stata fornita da un funzionario poco aggiornato sulla materia in un forum pubblico della polizia stradale);
  3. Tuttavia in quel periodo è in vigore il DECRETO del Ministero dei Trasporti 13 marzo 2002, "Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1", che appunto si riferisce solo alle catene da neve. E anche nel CdS si fa riferimento solo a catene da neve e gomme da neve (allora la dicitura gomme invernali non era ancora stata adottata). Per tanti anni, quindi, vi era un problema legale apparentemente insormontabile;
  4. Il 10 agosto 2011, finalmente, viene pubblicato in G.U. il DECRETO del Ministero dei Trasporti del 10 maggio 2011, "Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2", che recepisce il Regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento e Consiglio Europeo del 9 luglio 2008. Il decreto non parla più di sole catene e recepisce il regolamento 765/2008 che serviva proprio a permettere la libera circolazione delle merci in Europa ed il mutuo riconoscimento delle omologazioni presenti nei vari paesi europei (questo per evitare che tutte le merci dovessero essere omologate in ogni singolo paese);
  5. A quel punto l'ufficio legale dell'AutoSock scrive al Ministero dei Trasporti per sapere se dopo questo decreto fosse chiaro che le AutoSock (omologate in Austria secondo la norma V5121) potessero essere utilizzate in Italia. Ma, con stupore degli stessi legali, con una lettera del 11 luglio 2012 (n° 19882 RU) il Ministero dei Trasporti ribadisce che le calze da neve non sono equiparabili alle catene da neve perché omologate secondo la V5121 e non con la V5117 (riferita però alle sole catene metalliche) citata espressamente nel Decreto del 10 maggio 2011;
  6. AutoSock non è d'accordo e presenta ricorso urgente al TAR (n° 8446 del 2012) poiché il Ministero dei Trasporti non applica il mutuo riconoscimento delle omologazioni già ottenute in altro paese dell'Unione Europea. Grazie alle motivazioni contenute nel ricorso il 7 dicembre 2012 il TAR con l'ordinanza n° 4432/2012 sospende, in via cautelare, il provvedimento del Ministero;
  7. Nel frattempo il 24 giugno 2013, l'Antitrust scrive al Ministero dei Trasporti, invitandolo ad aggiornare il decreto del 10 maggio 2011 con altre omologazioni estere da accettare in Italia visto che, così facendo, il mercato delle catene metalliche resterebbe un mercato chiuso e senza concorrenza solo per via di "una barriera all'entrata di tipo amministrativo";
  8. Il 28 giugno 2013, arriva la sentenza n° 6482/2013 del TAR che da ragione all'AutoSock e annulla il provvedimento del Ministero poichè, scrivono i giudici, "l'amministrazione non ha enunciato, come avrebbe dovuto, le ragioni dell'eventuale 'non equivalenza' tra i dispositivi conformi alla norma V5117 e quelli prodotti dalla ricorrente, muniti, secondo le incontestate allegazioni di quest'ultima, di marchio di qualità TÜV (comprovante l'osservanza di una serie di condizioni tecniche) e di certificazione di conformità alla norma austriaca V5121 (riguardante in generale i 'sistemi di controllo e di stabilità della trazione', il cui standard non differirebbe da quello V5117, concernente specificamente le catene da neve)";
  9. Ma il Ministero dei Trasporti non è d'accordo e il 18 settembre 2013 emana la nota n° 22977 in risposta al quesito del Ministero dell'Interno n° 300/A/6727/13/105/1/2 in cui precisa di voler fare ricorso al Consiglio di Stato;
  10. Il 31 ottobre 2013 il Ministero dei Trasporti presenta, quasi allo scadere dei termini, ricorso al Consiglio di Stato (n° DGR 7890/2013), ricorso attualmente in giudizio presso la IV sezione;
  11. Considerata la situazione poco chiara, a metterci una pezza temporanea ci pensa il Ministero dell'Interno, che il 5 novembre 2013 emana la circolare n° 300/A/8321/13/105/1/2 in cui invita gli organi di Polizia a non fare nulla sino a quando non si conoscerà l'esito del ricorso al Consiglio di Stato ("prima di assumere qualsiasi atteggiamento operativo, attendere l'esito del ricorso"). La cirolare però fa un errore, cita solo le AutoSock e non specifica che lo stesso "atteggiamento operativo" andrebbe adottato verso tutti i dispositivi omologati V5121;
  12. Il 12 novembre 2013 arriva presso il Consiglio di Stato il fascicolo del TAR;
  13. Il 20 dicembre 2013 la società AutoSock si è costituisce davanti al Consiglio di Stato presentando la propria memoria difensiva;
  14. Al Consiglio di Stato non è ancora stata perà fissata la data dell'udienza preliminare. Il processo, considerato che tratta una materia non urgente, potrebbe durare tranquillamente 1-2 anni.
8679-email-polizia-di-stato-per-autosock-2004.jpg


 
Kia niro energy compresa messa su strada e qualsiasi altra cosa 28000€ con rottamazione. che ne pensate?
 
Non c'e un gran sconto , considerando che costa 30600 di listino con vernice metallizata...
 
Kia niro energy compresa messa su strada e qualsiasi altra cosa 28000€ con rottamazione. che ne pensate?
Ma quanto ti hanno dato della rottamazione era conveniente sfruttare questa opportunita' o rottamarla per conto tuo e avere piu possibilita di sconto o prendere una vettura demo.Dai uno sguardo http://www.kiamotorgroup.com/auto/km0/avellino/kia/niro/ibrida/1-6-gdi-dct-hev-energy/1273379/oppure questa demo https://www.autoscout24.it/annunci/...7d88852-2b32-8953-e053-e250040a396a?cldtidx=2
 
Lo sconto totale è di 3100 però non ho tirato niente, sabato se ritorno per dare conferma devono togliere assolutamente qualcos'altro anche perché arriverebbe a fine ottobre e quindi devono fare numeri
 
Si ma io sto prendendo la energy 2018... queste a 21k € è troppo basso dai
 
Si ma io sto prendendo la energy 2018... queste a 21k € è troppo basso dai
Non vi fate prendere in giro tu stai comprando una versione 2017 e non e detto che quando arriva abbia i fari full led perche nell'ottica della magia in Italia succede di tutto quelle che ti ho messo sono solo inserzioni che puoi usare come metro di paragone nella trattativa con il concessionario null'altro.Le ultime due inserzioni sono vetture demo e chiaro che il prezzo e' piu basso.
 
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